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Statuto aggiornato 21-09-2010

S T A T U T O

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

 

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. ed ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 142/90 e successive modificazioni una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – società consortile a r. l.”.

ART. 2 SEDE

La società ha sede in Spadafora.

La stessa sarà ubicata presso la sede Municipale di Spadafora.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede presso gli altri uffici sempre all'interno del territorio comunale dei comuni consorziati.

L'assemblea potrà, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto, istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, ovvero modificare la sede della società.

 

ART. 3 SCOPO

La società, che non ha fini di lucro, è costituita, in via prioritaria, per l'attuazione, e presentazione formale agli organi competenti di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, economico ed ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale, e con il ricorso a fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie.

La stessa società è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell'area.

La presente Società Consortile, costituita da Enti Locali, si propone, pertanto, di svolgere una o più delle seguenti attività:

  1. A) redazione e realizzazione di studi e progetti integrali per la fattibilità di iniziative di sviluppo e valorizzazione ecoambientale compatibile, ricerca e sviluppo eco-turistico compatibile, avente riguardo alla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale ed architettonico;
  2. B) creazione di nuova occupazione ed imprenditoriabilità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento alla valorizzazione urbanistica, ecologica, ambientale, turistica, sportiva;
  3. C) promozione dello sviluppo eco-turistico compatibile;
  4. D) valorizzazione e promozione dell'ambiente tirrenico;
  5. E) valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (ricreativo, escursionistico, sportivo, scientifico, termale, ecc.);
  6. F) consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero di valorizzazione ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico; attività di assistenza tecnica e monitoraggio locale ed interlocuzione con le istituzioni competenti;
  7. G) realizzazione di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
  8. H) la società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale, istituire sportello unico D.L. 112/98 DPR 447/98;
  9. I) ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti, centri e strutture per la fruizione turistica, ambientale, sportiva, medico-sportiva e museale dell'ambiente tirrenico;
  10. L) promozione e avvio dei sistemi turistici locali, dei club di prodotto, dei distretti, e del turismo relazionale integrato;
  11. M) avvio di una politica ambientale che definisca obiettivi e principi d'azione che si intendono perseguire nella gestione delle problematiche ambientali connesse alle attività produttive. Realizzazione di sistemi e procedure di gestione ambientali (certificazioni, agenda XXI, contabilità ambientale ecc.);
  12. N) azioni e servizi finalizzati all'integrazione socio-culturale degli immigrati;
  13. O) costruzione di modelli di gestione delle risorse naturali che generino conservazione e qualità, ma anche reddito ed occupazione (rete ecologica, parchi, riserve, ecc.);
  14. P) avvio e promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità;
  15. Q) avviare e proporre azioni di protezione civile di previsione e di prevenzione dei rischi;
  16. R) proporre programmi orientati alla sostenibilità energetica, all'innovazione ed al trasferimento tecnologico.

Per la realizzazione dei punti sopra elencati la società potrà bandire, eseguire gare ed aggiudicare incarichi, stipulare convenzioni, contratti ed eseguire ogni altro atto finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Società realizza l'organizzazione comune istituita in conformità del dettato dell'art. 2602 C.C. dalle imprese che della stessa assumono veste di soci-consorziati.

Per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, la società potrà agire direttamente e/o ripartendo l'esecuzione dei servizi tra i propri associati, in ragione delle specifiche competenze. Alla società consortile è demandato, in tal caso, il compito di provvedere sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, alla realizzazione delle opere oggetto dell'attività sociale ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di basi e prestatori di servizi, nonchè con istituti di credito.

ART. 4 DURATA

La società avrà durata sino al 2050, salvo proroga deliberata dall'assemblea straordinaria. Essa potrà in ogni caso, con apposita delibera dell'assemblea, essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II – SOCI

ART. 5 NUMERO, REQUISITI E RESPONSABILITA'

Possono far parte della società gli enti pubblici, privati e/o le società in genere.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

ART. 6 MODALITA' DI AMMISSIONE

Chi intende far parte della società dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta di ammissione contenente le seguenti indicazioni:

  1. a) nome, cognome, luogo e data di nascita, attività professionale esercitata e quote sociali sottoscritte, per i singoli;
  2. b) le generalità complete dell'azienda o dell'associazione e quelle del rappresentante legale, per le persone giuridiche;
  3. c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza di eventuali cause d'incompatibilità, anche alla luce delle prescrizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delibera insindacabilmente entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione.

 

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

 

ART. 8 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, o causa di morte.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a cura del consiglio di amministrazione e diventa operativa nei termini di cui all'art. 2526 del C.C.

E' ammesso il recesso nei casi previsti dall'art. 2437 C.C.

 

ART. 9 ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e quando un socio:

– danneggi gli interessi della società compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;

– venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei confronti della società;

– non rispetti le disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti adottati e di disposizioni e deliberazioni regolarmente emanate dagli organi della società;

– sia dichiarato fallito o abbia presentato domanda di concordato preventivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate dalla società al Socio interessato mediante raccomandata, contro le predette deliberazioni il Socio escluso potrà proporre opposizione davanti al Giudice Ordinario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione dalla società.

Il mancato ricorso al Giudice Ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

L'esclusione dalla società è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Tale pronunzia dovrà essere adottata dall'Assemblea con il voto favorevole unanime, fatta eccezione per il socio oggetto dal provvedimento.

Il socio escluso, sarà, in ogni caso, responsabile verso la società e nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte sino al momento della sua esclusione, fatto salvo in ogni caso il diritto della società al risarcimento del danno, Si è esclusi di diritto nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale.

E' ammesso il recesso nei casi previsti dall'art. 2437 C. C..

 

ART. 10 RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALI

I Soci esclusi o recessi hanno diritto al solo rimborso delle quote versate sulla base del bilancio di esercizio, durante il quale il rapporto sociale si scioglie e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso delle quote sociali, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato sufficientemente al ricevimento di richiesta scritta redatta dai Soci esclusi o recessi, entro i successivi sei mesi dall'approvazione del bilancio.

 

TITOLO III – CAPITALE SOCIALE

 

ART. 11 NUMERO DELLE QUOTE E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il Capitale Sociale è di euro 15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero zero), diviso in quote.

Salvo quanto disposto dalla legge, i versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che il medesimo reputa convenienti.

 

ART. 12 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono indivisibili.

In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi è riservato ai soci, il diritto di prelazione e parità di condizioni ed in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Conseguentemente il socio che intende alienare la propria quota deve darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata agli altri soci i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende trasferire la quota, formula domanda scritta dal Consiglio di Amministrazione, contente le seguenti indicazioni:

– nome, cognome, luogo e data di nascita, le quote sociali sottoscritte per i singoli;

– le generalità complete dell'azienda o dell'associazione e quelle del rappresentante legale, per le persone giuridiche;

– la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

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Il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità anche alla luce delle prescrizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delibera insindacabilmente entro sessanta giorni dalla domanda. Nel silenzio la domanda si intende accolta.

Il diniego del gradimento deve essere motivato.

Nel caso di morte del socio persona fisica o di scioglimento dell'ente socio il trasferimento delle quote agli eredi o al soggetto subentrante sarà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura sopra stabilita.

In questa fattispecie è espressamente escluso il diritto di prelazione in capo agli altri soci. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso previsto all'art. 10 del presente Statuto.

 

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

 

ART. 13 ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli organi amministrativi della società sono:

– l'Assemblea dei Soci;

– il Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 14 ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci consorziati.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

ART. 15 CONVOCAZINE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 2479 bis. c.c. presso la sede sociale od anche altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dalla lettera di convocazione. E' tuttavia valida l'assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica.

ART. 16 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ciascun Socio – consorziato interviene all'assemblea per il tramite della persona a cui è attribuita la rappresentanza legale.

E' tuttavia consentito ai Soci – consorziati di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona cui il rappresentante sociale abbia conferito per iscritto apposita delega.

Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'art. 2372 C. C.. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'assemblea anche per delega.

ART. 17 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti per la verbalizazione delle deliberazioni sempre che per legge o per volontà del Presidente il verbale non debba essere redatto da Notaio.

 

ART. 18 DIRITTO DI VOTO

Ogni socio – consorziato ha diritto ad un voto per quota sociale posseduta. Il socio – consorziato in mora nei versamenti di legge e di statuto non può esercitare il diritto di voto.

 

ART. 19 DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria in caso di prima o unica convocazione sono valide se assunte con il voto favorevole di tanti Soci – consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

Nel caso di seconda convocazione le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei presenti alla riunione.

 

ART. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di tre (3) membri scelti anche tra non Soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci e gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società.

In tale sede saranno definite le deleghe conferite.

Sarà in ogni caso possibile la sottoscrizione di procedure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Gli Amministratori potranno svolgere attività di consulenza e prestare servizi alla Società consortile.

In questo caso la relativa deliberazione dovrà avvenire con l'astensione alla votazione da parte dell'amministratore interessato e con il voto unanime dagli altri consigliere.

 

ART. 21 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale ma possono tenersi anche altrove purché in Italia. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente di sua iniziativa oppure quando ne fanno richiesta almeno due consiglieri tramite lettera, telegramma o fax. Tra la data dall'avviso della convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto.

 

ART. 22 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMININISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto della maggioranza dei membri che lo compongono con la sola eccezione di quanto indicato nell'art. 20 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto unanime dei suoi componenti sulla domanda di cui all'art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria che funge da segretario del Consiglio ed è responsabile della legittimità e legalità delle procedure.

Le deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione approverà regolamenti che disciplinano la fornitura di prodotti e servizi da parte delle società consorziate sempre nel rispetto del presente statuto.

 

ART. 23 RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale spetta al Presidente ed in sua assenza o impedimento al Vice – Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e Cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli dei necessari poteri.

 

TITOLO V OBBLIGHI DEI SOCI

 

ART. 24 OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

Nell'ambito dell'attività sociale ciascun socio non potrà avere incarichi diretti di qualunque natura.

La superiore disposizione potrà essere derogata solo ove sia dimostrabile la competenza esclusiva del socio con particolare riferimento agli Enti Pubblici.

Non è in ogni caso ammissibile per la fornitura dei servizi (progettazione, consulenza ricerca, ecc.) incarichi diretti ai singoli soci o a persone associate, o a persone legate a questi ultimi da lavoro dipendente.

Nei limiti di cui sopra ciascun socio mette a disposizione della Società consortile, con la modalità stabilita da eventuali regolamenti ed ai prezzi stabiliti in appositi listini e tariffe di riferimento approvate dal Consiglio di Amministrazione il bagaglio di prodotti, servizi, riserve e prestazioni che riterrà opportuno, anche al di fuori delle proprie attività e comunque entro i limiti delle proprie quote di partecipazione alla società.

E' fatto obbligo ai soci consorziati, per l'erogazione alla Società dei propri prodotti, servizi e prestazioni, fare riferimento a risorse umane e professionali locali, se presenti nel rispetto del livello di specializzazione richiesto per la realizzazione dell'incarico. Per attività che prevedano particolari connotati di specializzazione verranno preferite figure professionali che abbiano già maturato esperienze applicative nell'area di intervento selezionate.

 

TITOLO VI BILANCIO

 

ART. 25 CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio Sociale, corredato dal Conto Economico, da sottoporre unitamente alla nota integrativa, all'Assemblea dei Soci – consorziati.

 

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E VARIE

 

ART. 26 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del Capitale effettivamente versato dai soci e dai dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai Soci al fine di operare attività di pubblica utilità.

 

ART. 27 RICHIAMO

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile in quanto applicabili, e delle leggi speciali in materia.